Art. 5.
(Formazione iniziale).

      1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
      2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una questura ovvero ad altro ufficio che comporti lo svolgimento di funzioni attribuite al ruolo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dal soggetto interessato secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

 

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